C.O.N.I.                                                                                                                                                                F.I.G.C. Lega Naz.le Dilettanti

ASSOCIAZIONE SPORTIVA Dilettanti AMANDOLA

Piazzale Sandro Pertini, 1 – 63021 AMANDOLA (AP)

Matr. F.G.C.I. n.1750 dal 1962 C.A.S. MAPA0056 dal 1988

Codice Fiscale: 00903680445

 

 STATUTO SOCIALE

[Approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 30.9.1998 e modificato dall’Assemblea in data 22/10/2004 e 28/06/2006 (modifiche evidenziate in giallo)]

Indice

Capo I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - COLORI SOCIALI

Art.1 - Costituzione e sede

Art.2 - Carattere dell'associazione

Art.3 - Durata dell'associazione

Art.4 - Scopi dell'associazione

Art.5 - Colori sociali

Capo II - SOCI

Art.6 - Requisiti dei soci

Art.7 - Ammissione dei soci

Art.8 - Categorie dei soci

Art.9 - Doveri dei soci

Art.10 - Perdita della qualifica di Socio

Art.11 - Organi dell'associazione

Capo III - ASSEMBLEA

Art.12 -  Partecipazione all’assemblea

Art.13 -  Convocazione dell'assemblea

Art.14 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

Art.15 -  Forma di votazione dell'assemblea

Art.16 – Compiti dell’assemblea

Capo IV - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17 -  Compiti del consiglio direttivo

Art.18 - Composizione del consiglio direttivo

Art.19 - Riunioni del consiglio direttivo

Capo V - PRESIDENTE

Art.20 – Compiti del presidente

Art.21 -  Elezione del presidente

Capo VI - COMITATO DI GARANZIA

Art.22 - Compiti del Comitato di garanzia.

Art.23 - Elezione del comitato di garanzia

Capo VII - REVISORI DEI CONTI

Art.24 – Compiti dei revisori dei conti

Art.25 - Elezioni dei revisori dei conti

Capo VIII - SEGRETARIO GENERALE E UFFICI SEGRETERIA

Art.26 - Segretario generale dell'associazione

Capo IX - FINANZE E PATRIMONIO

Art.27 - Patrimonio dell'Associazione.

Art.28 - Entrate dell’associazione

Art.29 – Destinazione del patrimonio sociale

Art.30 - Durata del periodo di contribuzione

Art.31 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

Capo X - NORME FINALI E GENERALI

Art.32 - Esercizi sociali

Art.33 - Scioglimento e liquidazione

Art.34 - Clausola compromissoria
Art.35 - Rinvio

Capo I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - COLORI SOCIALI

Art.1 - Costituzione e sede - E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA AMANDOLA (A.S.AMANDOLA), Associazione Dilettantistica" con sede in Piazzale Sandro Pertini n.1 - 63021 - Amandola; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art.2 - Carattere dell'associazione - L'associazione è apolitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, della quale riconosce lo Statuto ed i Regolamenti. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art.3 - Durata dell'associazione - La durata dell'associazione è illimitata.

Art.4 - Scopi dell'associazione - L'associazione ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive e in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché‚ la promozione e lo svolgimento dell'attività calcistica in genere, attraverso la partecipazione a campionati e l'organizzazione di gare, tornei nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive del CONI, della F.I.G.C. e dei suoi ORGANI.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) diffondere la pratica sportiva nei diversi campi e strutture sportive ed organizzare attività didattica.

b) dare ampio sviluppo alle scuole di sport che favoriscano in special modo l'istruzione dei giovani.

c) promuovere manifestazioni e attività private e pubbliche sia nell'ambito sociale che fuori sede.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione campi ed altri beni, sia immobili; fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.

L’attività è esclusivamente dilettantistica per cui è espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art.5 - Colori sociali - I colori sociali sono: Amaranto

 

Capo II - SOCI

Art.6 - Requisiti dei soci - Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici.

Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente "Associazione". Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità sportive nonché scopi sociali ed umanitari.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario generale in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.

Art.7 - Ammissione dei soci - L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio direttivo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le  iscrizioni decorrono dall'1 giugno dell'anno in cui la domanda è accolta.

L’adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.8 - Categorie dei soci - Le categorie dei soci sono le seguenti:

A)Soci onorari: coloro che si siano particolarmente distinti nello sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione.

B)Soci fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all’Associazione.

C)Soci ordinari: coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile o annuale stabilita dall'Associazione.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, secondo principi di democrazia ed uguaglianza e di elettività delle cariche sociali.

Art.9 - Doveri dei soci - L’appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art.10 - Perdita della qualifica di Socio - La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno.

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.

c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Art.11 - Organi dell'associazione - Organi dell'associazione sono:

· l'assemblea generale dei soci;

· il consiglio direttivo;

· il presidente;

· il comitato di garanzia.

· il collegio dei revisori dei conti;

· il segretario generale.

 

Capo III - ASSEMBLEA

Art.12 - Partecipazione all’assemblea - L’associazione ha il suo organo sovrano nell’assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del consiglio direttivo;

b) su richiesta indirizzata al presidente di almeno un terzo dei soci.

Art.13 - Convocazione dell'assemblea - Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invito per lettera raccomandata indirizzata a tutti i soci a cura della presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

Art.14 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea - L'assemblea in sede ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa e' validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria e' validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, dal presidente del comitato di garanzia e, se fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni adottate in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art.15 - Forma di votazione dell'assemblea - L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art.16 - Compiti dell’assemblea - All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

a)discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio difettivo;

b)eleggere i membri del consiglio direttivo, il presidente, i membri del comitato di garanzia, i revisori dei conti, il segretario generale;

c)fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;

d)deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

e)approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;

f)deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua  approvazione dal consiglio direttivo e dal comitato di garanzia;

in sede straordinaria:

g)deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

i)deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal comitato di garanzia.

 

Capo IV - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17 - Compiti del consiglio direttivo - Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione sportiva dell'associazione ed ha il compito di:

a)deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b)predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;

c)deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

d)dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo.

e)procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti  in caso contrario;

f)in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

g)deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;

h)deliberare sull'adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

i)di nominare il vice presidente.

l)di redigere l'eventuale regolamento interno.

Il Consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art.18 - Composizione del consiglio direttivo - Il consiglio direttivo è formato da 5 a 15 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il consiglio direttivo, deve essere composto da soci.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e, comunque, fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I membri del consiglio direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal consiglio.

Art.19 - Riunioni del consiglio direttivo - Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti.

Alle riunioni partecipa il segretario generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno quattro giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi  componenti e sono presiedute dal presidente; in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I consiglieri od il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni  consiliari.

Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Alle riunioni del consiglio direttivo dovranno essere sempre invitati i membri del comitato di garanzia o altri, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

 

Capo V - PRESIDENTE

Art.20 - Compiti del presidente - Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice presidente costituisce, per i terzi, prova dell’impedimento momentaneo del presidente.

Art.21 -  Elezione del presidente - Il presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede a sostituire il presidente.

 

Capo VI - COMITATO DI GARANZIA

Art.22 - Compiti del Comitato di garanzia. - Il comitato di garanzia presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento, dell'associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente statuto.

Al comitato di garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l’associazione ed i soci ed emetterà, in merito, le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili.

Il comitato di garanzia può sottoporre all’assemblea, proposte per il miglior andamento della gestione.

I membri del comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art.23 - Elezione del comitato di garanzia - I membri del comitato potranno variare da tre a sette e sono nominati dall’assemblea ordinaria esclusivamente fra i soci fondatori ed onorari.

Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni di uno o più membri del comitato, ma nel totale inferiori alla metà             dei suoi componenti, il comitato potrà nominare, per cooptazione, sempre fra i soci fondatori ed onorari, i membri mancanti sino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.

Il comitato di garanzia nomina, nel suo seno, il proprio presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del consiglio direttivo.

Il comitato di garanzia si riunisce ogni qualvolta il presidente la convoca e comunque non meno di una volta al semestre oppure, quando ne facciano richiesta al presidente almeno due dei membri.

Il comitato di garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del consiglio direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri, con funzioni consultive.

 

Capo VII - REVISORI DEI CONTI

Art.24 - Compiti dei revisori dei conti - Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all’assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

I revisori dei conti devono partecipare di diritto alle adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Art.25 - Elezioni dei revisori dei conti - I revisori dei conti sono nominati dall’assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e dovranno essere scelti fra i soci avuto riguardo alla loro competenza.

 

VIII - SEGRETARIO GENERALE E UFFICI SEGRETERIA

Art.26 - Segretario generale dell'associazione - Il segretario generale dell'associazione è nominato dall'Assemblea dei soci per un triennio tra i soci dell'associazione.

Il segretario dirige gli uffici dell'associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari; svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del consiglio direttivo del comitato di garanzia ed alle riunioni dell'assemblea.

Allo stesso è demandato il compito di tesorerie, nonché la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo.

 

Capo IX - FINANZE E PATRIMONIO

Art.27 - Patrimonio dell'Associazione - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art.28 - Entrate dell’associazione - Le entrate dell'associazione sono costituite:

a)dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;

b)dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente, dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;

c)da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

d)da versamenti volontari degli associati;

e)da contributi del CONI, della F.I.G.C., da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

f)da introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

g)da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno.

Art.29 - Destinazione del patrimonio sociale - All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.30 - Durata del periodo di contribuzione - I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte  dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art.31 - Diritti dei soci al patrimonio sociale - L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione o al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

 

Capo X - NORME FINALI E GENERALI

Art.32 - Esercizi sociali - L'esercizio sociale inizia l'1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo; per ogni esercizio è predisposto un Bilancio preventivo e consuntivo.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate al segretario generale secondo le direttive del presidente del consiglio direttivo.

Art.33 - Scioglimento e liquidazione - In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, o salvo diversa, destinazione imposta dalla legge.

Art.34 - Clausola compromissoria - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, va rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.
Art.35 - Rinvio - Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio.